Art. 6
In vigore dal 12 feb 2008
Per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.
Se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso effettua nello Stato membro in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale Stato membro, il rimborso da parte dello Stato membro di rimborso è ammesso soltanto per il prorata dell'importo dell'IVA rimborsabile, ai sensi dell', relativo alla prima categoria di operazioni ai sensi dell'articolo 173 della direttiva 2006/112/CE, quale applicata dallo Stato membro di stabilimento.
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