Art. 2
In vigore dal 12 feb 2008
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
1)
«soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» il soggetto passivo, ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro;
2)
«Stato membro di rimborso» lo Stato membro in cui l'IVA è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro;
3)
«periodo di riferimento» il periodo di cui all' coperto dalla richiesta di rimborso;
4)
«richiesta di rimborso» la richiesta di rimborso dell'IVA addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro;
5)
«richiedente» il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso che formula la richiesta di rimborso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:9:oj#art-2