Art. 4

In vigore dal 12 feb 2008
La presente direttiva non si applica: a) agli importi dell'IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati; b) agli importi dell'IVA che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell'articolo 138 o dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.
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Art. 4 Direttiva (UE) 2008/9 — Testo vigente | Portale Normativo