Art. 84
Misure di attuazione
In vigore dal 13 nov 2007
Misure di attuazione
Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato in materia di servizi di pagamento e al fine di garantire un’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2, adottare misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva concernenti i seguenti ambiti:
a)
adottare l’elenco delle attività che figura in allegato, in conformità degli articoli da 2 a 4 e 16;
b)
modificare la definizione di «microimpresa» ai sensi dell’, punto 26, conformemente a una modifica della raccomandazione 2003/361/CE;
c)
aggiornare gli importi specificati all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell’inflazione e di significativi sviluppi del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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