Art. 84

Misure di attuazione

In vigore dal 13 nov 2007
Misure di attuazione Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato in materia di servizi di pagamento e al fine di garantire un’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2, adottare misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva concernenti i seguenti ambiti: a) adottare l’elenco delle attività che figura in allegato, in conformità degli articoli da 2 a 4 e 16; b) modificare la definizione di «microimpresa» ai sensi dell’, punto 26, conformemente a una modifica della raccomandazione 2003/361/CE; c) aggiornare gli importi specificati all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell’inflazione e di significativi sviluppi del mercato.
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