Art. 65

Rifiuto degli ordini di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Rifiuto degli ordini di pagamento 1.   Qualora il prestatore dei servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all’utente dei servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto comunitario o nazionale. Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell’. Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per detta notifica qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato. 2.   Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’ordine di pagamento sia disposto da un pagatore o da un beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 3.   Ai fini degli un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione non è considerato ricevuto.
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