Art. 64

Ricezione degli ordini di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Ricezione degli ordini di pagamento 1.   Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore dei servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti le giornate operative successive. 2.   Se l’utente dei servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il suo prestatore concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell’ coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore dei servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.
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