Art. 63
Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
In vigore dal 13 nov 2007
Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Gli Stati membri assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all’ di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Entro dieci giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando gli enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli da 80 a 83, qualora non accetti la giustificazione fornita.
Il diritto di cui al primo comma del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non si applica nel caso di cui all’, paragrafo 1, quarto comma.
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