Art. 52
Spese applicabili
In vigore dal 13 nov 2007
Spese applicabili
1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all’utente dei servizi di pagamento le spese per l’adempimento dei suoi obblighi di informazione o l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l’utente e il prestatore dei servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.
2. Se un’operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie, gli Stati membri esigono che il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci.
Storico versioni
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