Art. 54

Consenso e revoca del consenso

In vigore dal 13 nov 2007
Consenso e revoca del consenso 1.   Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione della stessa. 2.   Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. In mancanza di tale consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata. 3.   Il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità di cui all’. Il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere considerata non autorizzata. 4.   La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore dei servizi di pagamento.
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