Art. 31

Altre disposizioni del diritto comunitario

In vigore dal 13 nov 2007
Altre disposizioni del diritto comunitario Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione di diritto comunitario contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare. Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all’, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli della presente direttiva.
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