Art. 33

Onere della prova in relazione alle informazioni richieste

In vigore dal 13 nov 2007
Onere della prova in relazione alle informazioni richieste Gli Stati membri possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull’informazione di cui al presente titolo.
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