Art. 47

Valutazione

In vigore dal 5 set 2007
Valutazione 1.   Entro il 29 aprile 2011 gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella presente direttiva e, in particolare, dell’applicazione del procedimento in più fasi. Se del caso, la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie per migliorare il procedimento di omologazione. 2.   Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva entro il 29 ottobre 2011. Se del caso, la Commissione può proporre il differimento delle date di applicazione di cui all’.
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Valutazione (Art. 47 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo