Art. 48
Attuazione
In vigore dal 5 set 2007
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 29 aprile 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche sostanziali della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s’intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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