Art. 45
Date di applicazione per l’omologazione CE
In vigore dal 5 set 2007
Date di applicazione per l’omologazione CE
1. Per quanto riguarda l’omologazione CE, gli Stati membri rilasciano omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all’allegato XIX.
2. Su domanda del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 29 aprile 2009.
3. Fino alle date specificate nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato XIX, l’, paragrafo 1, non si applica ai nuovi veicoli per i quali un’omologazione nazionale è stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non è stata rilasciata un’omologazione.
4. Su richiesta del costruttore ed entro le date specificate nella terza colonna delle righe 6 e 9 della tabella di cui all’allegato XIX, gli Stati membri continuano a rilasciare omologazioni nazionali, in alternativa all’omologazione CE di veicolo, per veicoli di categoria M2 o M3 sempreché tali veicoli e i loro sistemi, componenti e singole unità tecniche siano stati omologati conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, della presente direttiva.
5. La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M1 anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.
6. Per quanto riguarda l’omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche, gli Stati membri applicano la presente direttiva a decorrere dal 29 aprile 2009.
La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entità tecniche anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.
Storico versioni
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