Art. 26

Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli

In vigore dal 5 set 2007
Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli 1.   Fatti salvi gli , gli Stati membri immatricolano e autorizzano la vendita o la messa in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell’. Gli Stati membri autorizzano la vendita di veicoli incompleti, ma possono rifiutarne l’immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando restano incompleti. 2.   I veicoli esentati dall’obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva. 3.   Il numero di veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o messi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell’allegato XII, parte A.
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Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli (Art. 26 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo