Art. 26
Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli
In vigore dal 5 set 2007
Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli
1. Fatti salvi gli , gli Stati membri immatricolano e autorizzano la vendita o la messa in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell’.
Gli Stati membri autorizzano la vendita di veicoli incompleti, ma possono rifiutarne l’immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando restano incompleti.
2. I veicoli esentati dall’obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva.
3. Il numero di veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o messi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell’allegato XII, parte A.
Storico versioni
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