Art. 2
In vigore dal 11 giu 2007
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«ufficiale o ufficialmente»: stabilito, autorizzato o realizzato dagli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro, come definiti all’, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE;
b)
«varietà di patata resistente»: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;
c)
«esame»: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella;
d)
«indagine»: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio di uno Stato membro.
Storico versioni
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