Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 giu 2007
Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «ufficiale o ufficialmente»: stabilito, autorizzato o realizzato dagli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro, come definiti all’, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE; b) «varietà di patata resistente»: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata; c) «esame»: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella; d) «indagine»: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio di uno Stato membro.
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