Art. 3
In vigore dal 11 giu 2007
1. Gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro precisano che cosa si intende per «parcella» ai fini della presente direttiva, per garantire che le condizioni fitosanitarie in una parcella siano omogenee per quanto riguarda la presenza di nematodi a cisti della patata. A tal fine, essi si basano su principi scientifici e statistici riconosciuti, sulla biologia del nematode a cisti della patata, sulla coltivazione della parcella e sui sistemi di produzione della pianta ospite specifici di quello Stato membro. I criteri dettagliati per la definizione di «parcella» sono notificati ufficialmente alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. Altre disposizioni relative ai criteri per la definizione di una parcella possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:33:oj#art-3