Art. 6

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Ove non siano ancora state elaborate e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell', gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all' o della libera circolazione di cui all', considerino del pari rispondente alle disposizioni dell' il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della «International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment» (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione. 3.   Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione. Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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