Art. 2

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. 2.   L'allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:95:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo