Art. 1
In vigore dal 12 dic 2006
Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.
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