Art. 31
Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore
In vigore dal 12 dic 2006
Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore
1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all’ o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull’attività del prestatore sul suo territorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:
a)
adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l’accesso a un’attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;
b)
procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.
2. Per quanto riguarda i requisiti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.
3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite nel loro Stato membro. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.
4. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.
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