Art. 32

Meccanismo di allerta

In vigore dal 12 dic 2006
Meccanismo di allerta 1.   Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un’attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente nel suo territorio o nel territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione. 2.   La Commissione promuove la creazione di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1. 3.   La Commissione adotta e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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