Art. 29

Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

In vigore dal 12 dic 2006
Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento 1.   Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento fornisce le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale. 2.   Lo Stato membro di stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest’ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro. 3.   Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, lo Stato membro di stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.
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Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento (Art. 29 Direttiva (UE) 2006/123) — Testo vigente | Portale Normativo