Art. 8

In vigore dal 16 nov 2006
1.   Gli Stati membri con imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero forniscono alla Commissione le informazioni di carattere finanziario di cui ai paragrafi 2 e 3 su base annua e nei termini di cui al paragrafo 5. 2.   Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero, da fornire secondo le modalità specificate nel paragrafo 4, sono la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (6). I conti annuali e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori e alle relazioni settoriali e sull'attività. Sono inoltre incluse comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti. Le relazioni sono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, nonché per la società holding o sub-holding che raggruppa varie imprese pubbliche, se le vendite consolidate di tale società inducono a classificarla nella categoria delle imprese «manifatturiere» sopra definita. 3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, vengono forniti i seguenti dati più specifici, se e in quanto essi non siano stati inseriti nella relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche: a) la disponibilità di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, specificando le forme in cui si configura tale disponibilità (azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili, nonché i relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione); b) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni; c) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti nonché anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonché l'eventuale garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria; d) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti (specificando le condizioni e gli oneri a carico delle imprese per tali garanzie); e) i dividendi versati e gli utili trattenuti; f) le eventuali altre forme di intervento pubblico, in particolare la rinuncia alla percezione di somme dovute allo Stato da un'impresa pubblica, segnatamente per il rimborso di prestiti e sussidi, il pagamento di imposte sulle società, di oneri sociali o altri oneri analoghi. Il capitale azionario di cui alla lettera a) comprende il capitale azionario proveniente direttamente dallo Stato e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche (compresi gli istituti finanziari), esterne o interne allo stesso gruppo, ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario. 4.   Le informazioni richieste ai paragrafi 2 e 3 sono fornite per tutte le imprese pubbliche, il cui fatturato per l'anno finanziario più recente è risultato superiore a 250 milioni di EUR. Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonché quelle svoltesi direttamente tra le imprese pubbliche e lo Stato. Certe imprese pubbliche dividono le proprie attività tra varie società giuridicamente distinte: per esse la Commissione ammette un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovrà riflettere la realtà economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attività nello stesso settore o in settori strettamente collegati. Non saranno sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse società holding aventi natura puramente finanziaria. 5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono fornite alla Commissione con periodicità annua. Le informazioni vengono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa pubblica interessata. In ogni caso e specificamente per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste vanno presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa. 6.   Per la determinazione del numero di società cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle società interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale elenco va aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno. 7.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione eventuali altre informazioni che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi.
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