Art. 7

In vigore dal 16 nov 2006
La Commissione è tenuta a non divulgare i dati di cui ha conoscenza in virtù dell', paragrafo 3, e che, per loro natura, sono coperti dal segreto professionale. Le disposizioni del primo comma non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportino indicazioni individuali sulle imprese pubbliche di cui alla presente direttiva.
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