Art. 3
In vigore dal 16 nov 2006
Le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e le imprese pubbliche la cui trasparenza è da assicurare a norma dell', paragrafo 1, sono in particolare:
a)
il ripianamento di perdite di esercizio;
b)
i conferimenti in capitale sociale o dotazione;
c)
i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate;
d)
la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;
e)
la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;
f)
la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.
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