Art. 8
Comunicazione di informazioni fra le autorità competenti e alla Commissione
In vigore dal 24 ott 2006
Comunicazione di informazioni fra le autorità competenti e alla Commissione
Gli Stati membri garantiscono la comunicazione tra le rispettive autorità competenti e alla Commissione delle opportune informazioni riguardanti reazioni ed eventi avversi gravi, al fine di assicurare che vengano adottati provvedimenti adeguati.
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