Art. 8

Comunicazione di informazioni fra le autorità competenti e alla Commissione

In vigore dal 24 ott 2006
Comunicazione di informazioni fra le autorità competenti e alla Commissione Gli Stati membri garantiscono la comunicazione tra le rispettive autorità competenti e alla Commissione delle opportune informazioni riguardanti reazioni ed eventi avversi gravi, al fine di assicurare che vengano adottati provvedimenti adeguati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:86:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo