Art. 9

Rintracciabilità

In vigore dal 24 ott 2006
Rintracciabilità 1.   Gli istituti dei tessuti dispongono di sistemi efficaci ed accurati per identificare ed etichettare individualmente cellule/tessuti ricevuti e distribuiti. 2.   Gli istituti dei tessuti e le organizzazioni responsabili dell’applicazione sull’uomo conservano per almeno 30 anni i dati di cui all’allegato VI avvalendosi di un sistema di memorizzazione adeguato e leggibile.
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