Art. 2
In vigore dal 5 ott 2006
1. L' si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti:
a)
prodotti del tabacco:
i)
50 sigarette
oppure
ii)
25 sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)
oppure
iii)
10 sigari
oppure
iv)
50 grammi di tabacco da fumo;
b)
alcol e bevande alcoliche:
i)
bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)
oppure
ii)
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)
oppure
iii)
vini tranquilli: 2 litri;
c)
profumi: 50 grammi
oppure
acqua di toletta: 1/4 di litro o 8 once;
d)
caffè: 500 grammi
oppure
estratti e essenze di caffè: 200 grammi;
e)
tè: 100 grammi
oppure
estratti e essenze di tè: 40 grammi.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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