Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 ott 2006
1.   L' si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti: a) prodotti del tabacco: i) 50 sigarette oppure ii) 25 sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo) oppure iii) 10 sigari oppure iv) 50 grammi di tabacco da fumo; b) alcol e bevande alcoliche: i) bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro) oppure ii) bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro) oppure iii) vini tranquilli: 2 litri; c) profumi: 50 grammi oppure acqua di toletta: 1/4 di litro o 8 once; d) caffè: 500 grammi oppure estratti e essenze di caffè: 200 grammi; e) tè: 100 grammi oppure estratti e essenze di tè: 40 grammi. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1.
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