Art. 1
In vigore dal 5 ott 2006
1. Le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.
2. Ai sensi del paragrafo l, si considerano come «piccole spedizioni prive di carattere commerciale» le spedizioni che nel contempo:
a)
presentano carattere occasionale;
b)
riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
c)
riguardano merci il cui valore globale non superi 45 EUR;
d)
sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.
Storico versioni
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