Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 ott 2006
1.   Le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne. 2.   Ai sensi del paragrafo l, si considerano come «piccole spedizioni prive di carattere commerciale» le spedizioni che nel contempo: a) presentano carattere occasionale; b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale; c) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 EUR; d) sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.
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