Art. 27
Accordi volontari
In vigore dal 6 set 2006
Accordi volontari
1. Purché gli obiettivi fissati nella presente direttiva siano conseguiti, gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a)
devono avere forza vincolante;
b)
devono specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento;
c)
devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico ed essere trasmessi alla Commissione.
2. I risultati conseguiti devono essere periodicamente verificati, comunicati alle autorità competenti e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi.
3. Le autorità competenti devono provvedere affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi.
4. In caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono dare attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva mediante misure legislative, regolamentari o amministrative.
Storico versioni
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