Art. 25

Sanzioni

In vigore dal 6 set 2006
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 settembre 2008, le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.
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