Art. 23

Riesame

In vigore dal 6 set 2006
Riesame 1.   Dopo la seconda ricezione dei rapporti degli Stati membri a norma dell', paragrafo 4, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e il suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno. 2.   Il secondo rapporto pubblicato dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5, contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva: a) l'opportunità di ulteriori misure di gestione del rischio per le pile e gli accumulatori contenenti metalli pesanti; b) l'adeguatezza dell'obiettivo minimo di raccolta per tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili di cui all', paragrafo 2, e la possibilità di introdurre altri obiettivi per gli anni successivi tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri; c) l'adeguatezza dei requisiti minimi di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri. 3.   Se necessario, proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva accompagnano il rapporto.
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