Art. 10

Obiettivi di raccolta

In vigore dal 6 set 2006
Obiettivi di raccolta 1.   Gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta per la prima volta in relazione al quinto anno civile completo successivo all'entrata in vigore della presente direttiva. Fatta salva la direttiva 2002/96/CE, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi. 2.   Gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno i seguenti tassi di raccolta: a) 25 % entro il 26 settembre 2012; b) 45 % entro il 26 settembre 2016. 3.   Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta secondo il piano di cui all'allegato I. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (19), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione. I rapporti indicano in che modo gli Stati membri hanno ottenuto i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta. 4.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: a) possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro, nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche; b) è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007.
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