Art. 27 · Accordi volontari

Art. 27

Accordi volontari

In vigore dal 6 set 2006
Accordi volontari 1.   Purché gli obiettivi fissati nella presente direttiva siano conseguiti, gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) devono avere forza vincolante; b) devono specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento; c) devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico ed essere trasmessi alla Commissione. 2.   I risultati conseguiti devono essere periodicamente verificati, comunicati alle autorità competenti e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi. 3.   Le autorità competenti devono provvedere affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi. 4.   In caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono dare attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva mediante misure legislative, regolamentari o amministrative.
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