Art. 43

(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE) Rendiconti degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi di clienti di inviare, quanto meno una volta all’anno, a ciascun cliente per il quale detengono strumenti finanziari o fondi, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi, su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto non sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, detenuti da tali enti. 2.   Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti: a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dall’impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto; b) in che misura eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli; c) l’entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati. Nei casi in cui il portafoglio di un cliente includa i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto. 3.   Gli Stati membri consentono all’impresa di investimento che detenga strumenti finanziari o fondi del cliente e presti al cliente il servizio di gestione del portafoglio di includere il rendiconto delle attività del cliente di cui al paragrafo 1 nel rendiconto periodico che l’impresa fornisce a tale cliente in applicazione dell’, paragrafo 1.
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(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 43 Direttiva (UE) 2006/73) — Testo vigente | Portale Normativo