Art. 40

(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE) Obblighi di comunicazione rispetto all’esecuzione di ordini che esulino dalla gestione del portafoglio 1.   Gli Stati membri assicurano che quando le imprese di investimento hanno eseguito un ordine, che esuli dalla gestione del portafoglio, per conto di un cliente, prendano i seguenti provvedimenti rispetto a tale ordine: a) l’impresa di investimento deve fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione di tale ordine; b) nel caso di un cliente al dettaglio, l’impresa di investimento deve inviare al cliente un avviso su un supporto durevole che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo seguente all’esecuzione o, se l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo seguente la ricezione della conferma da tale terzo. La lettera b) non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un’altra persona. Le lettere a) e b) non si applicano quando gli ordini eseguiti per conto dei clienti riguardano obbligazioni che finanziano accordi di prestito ipotecario con i detti clienti, nel qual caso l'operazione viene comunicata contemporaneamente ai termini del prestito ipotecario, ma non oltre un mese dopo l’esecuzione dell’ordine. 2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine. 3.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che vengono eseguiti periodicamente, le imprese di investimento prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettera b), o forniscono al cliente al dettaglio, almeno ogni sei mesi, le informazioni elencate al paragrafo 4 rispetto a tali operazioni. 4.   L’avviso di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni seguenti, se pertinenti, e, laddove applicabile, secondo quanto previsto all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006: a) l’identificativo dell’impresa che compie la comunicazione; b) il nome o altro elemento di designazione del cliente; c) il giorno di negoziazione; d) l’ora di negoziazione; e) la tipologia dell’ordine; f) l’identificativo della sede di esecuzione; g) l’identificativo dello strumento; h) l’indicatore di acquisto/vendita; i) la natura dell’ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita; j) il quantitativo; k) il prezzo unitario; l) il corrispettivo totale; m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente al dettaglio lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci; n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente; o) se la controparte del cliente è la stessa impresa di investimento o una componente del suo gruppo o un altro cliente dell’impresa di investimento, la dichiarazione di questo fatto, a meno che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione in modo da facilitare la negoziazione anonima. Ai fini della lettera k), quando l’ordine è eseguito in tranche, l’impresa di investimento può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, l’impresa di investimento informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche. 5.   L’impresa di investimento può fornire al cliente le informazioni di cui al paragrafo 4 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.
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(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 40 Direttiva (UE) 2006/73) — Testo vigente | Portale Normativo