Art. 38
(Articolo 19, paragrafo 6, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 6, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE)
Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi
Uno strumento finanziario che non sia menzionato all’, paragrafo 6, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE è considerato non complesso se soddisfa i seguenti criteri:
a)
non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, punto 18), lettera c), né dell’allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE;
b)
devono esistere frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato e che siano i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione, o convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente;
c)
non deve implicare alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;
d)
devono essere pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tale strumento.
Storico versioni
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