Art. 44

Abilitazione dei revisori di paesi terzi

In vigore dal 17 mag 2006
Abilitazione dei revisori di paesi terzi 1.   Su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro possono abilitare un revisore di un paese terzo alla funzione di revisore legale, a condizione che la persona in questione dimostri di ottemperare a requisiti equivalenti a quelli di cui all' e agli articoli da 6 a 13. 2.   Prima di rilasciare l'abilitazione a un revisore di un paese terzo che ottempera ai requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro applicano i requisiti di cui all'.
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Abilitazione dei revisori di paesi terzi (Art. 44 Direttiva (UE) 2006/43) — Testo vigente | Portale Normativo