Art. 42
Indipendenza
In vigore dal 17 mag 2006
Indipendenza
1. In aggiunta alle disposizioni di cui agli , gli Stati membri assicurano che i revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico:
a)
confermino ogni anno per iscritto al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile la loro indipendenza dall'ente di interesse pubblico sottoposto alla revisione contabile;
b)
comunichino ogni anno al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile gli eventuali servizi supplementari forniti all'ente sottoposto alla revisione contabile; e
c)
discutano con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile i rischi alla loro indipendenza e le misure applicate per limitare tali rischi, da essi documentati a norma dell', paragrafo 3.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile o i responsabili della revisione legale di un ente sia/siano sostituito/i nell'incarico di revisione legale dei conti entro sette anni dalla data di designazione e possa/possano nuovamente partecipare all'incarico di revisione legale dell'ente decorso un periodo minimo di due anni dall'avvenuta sostituzione.
3. Il revisore legale o il responsabile della revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile non sono autorizzati ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto alla revisione contabile prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle loro dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di responsabile della revisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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