Art. 43

Controllo della qualità

In vigore dal 17 mag 2006
Controllo della qualità Il controllo della qualità di cui all' per i revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico deve aver luogo quanto meno ogni tre anni.
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Controllo della qualità (Art. 43 Direttiva (UE) 2006/43) — Testo vigente | Portale Normativo