Art. 33
Cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico a livello comunitario
In vigore dal 17 mag 2006
Cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico a livello comunitario
Gli Stati membri assicurano che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico consentano un'efficace cooperazione a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. A tal fine ciascuno Stato membro designa un ente responsabile di assicurare la cooperazione.
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