Art. 32
Principi in materia di controllo pubblico
In vigore dal 17 mag 2006
Principi in materia di controllo pubblico
1. Gli Stati membri organizzano un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile basato sui principi di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Tutti i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile sono soggetti ad un controllo pubblico.
3. Il sistema di controllo pubblico è diretto da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza di persone della professione di partecipare alla direzione di tale sistema. Le persone che partecipano alla direzione del sistema di controllo pubblico sono selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.
4. Il sistema di controllo pubblico assume la responsabilità finale del controllo:
a)
dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;
b)
dell'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità e dei principi di revisione; e
c)
della formazione continua, del controllo della qualità e dei sistemi investigativi e disciplinari.
5. Il sistema di controllo pubblico può svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e adottare le misure appropriate.
6. Il sistema di controllo pubblico è trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.
7. Il sistema di controllo pubblico è dotato di risorse finanziarie adeguate. Il finanziamento del sistema di controllo pubblico è sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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