Art. 30

Sistemi di indagine e sanzioni

In vigore dal 17 mag 2006
Sistemi di indagine e sanzioni 1.   Gli Stati membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento di una revisione legale dei conti. 2.   Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri prevedono che le misure adottate e le sanzioni irrogate a revisori legali e a imprese di revisione contabile vengano rese pubbliche in modo appropriato. Il sistema di sanzioni deve includere la possibilità di revocare l'abilitazione.
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Sistemi di indagine e sanzioni (Art. 30 Direttiva (UE) 2006/43) — Testo vigente | Portale Normativo