Art. 28

Relazioni di revisione

In vigore dal 17 mag 2006
Relazioni di revisione 1.   Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata almeno dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale firma non debba essere resa pubblica, qualora il fatto di renderla pubblica possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti. 2.   Fatto salvo l'articolo 51 bis, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, se la Commissione non ha adottato uno schema comune di relazione di revisione a norma dell', paragrafo 1, della presente direttiva, al fine di rafforzare la fiducia del pubblico nella funzione di revisione essa può adottare, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, uno schema comune di relazioni di revisione per i conti annuali o consolidati che siano stati redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati.
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Relazioni di revisione (Art. 28 Direttiva (UE) 2006/43) — Testo vigente | Portale Normativo