Art. 27
Revisioni legali dei conti consolidati
In vigore dal 17 mag 2006
Revisioni legali dei conti consolidati
Gli Stati membri assicurano che in caso di revisione legale dei conti consolidati di un gruppo di imprese:
a)
il revisore del gruppo sia pienamente responsabile per la relazione di revisione per quanto riguarda i conti consolidati;
b)
il revisore del gruppo esegue una verifica e conserva la documentazione della verifica da esso effettuata del lavoro di revisione svolto dai revisori contabili di un paese terzo, dai revisori legali, dagli enti di revisione contabile di un paese terzo o dalle imprese di revisione contabile ai fini della revisione contabile del gruppo. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di verificare adeguatamente il lavoro svolto dal revisore del gruppo;
c)
quando la revisione dei conti di una componente del gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione di cui all', il revisore del gruppo ha la responsabilità di garantire che la documentazione relativa al lavoro di revisione svolto dai revisori contabili o dagli enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata, su richiesta, alle autorità responsabili del controllo pubblico. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo un accesso adeguato e illimitato, su richiesta, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se ostacoli giuridici o di altro tipo impediscono la trasmissione di carte di lavoro da un paese terzo al revisore del gruppo, la documentazione conservata dal revisore del gruppo deve includere la prova che egli ha adottato le opportune misure per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli derivanti dalla normativa nazionale, la prova degli ostacoli incontrati.
Storico versioni
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